Statuti della Fondazione Amilcare

Articolo 1
La Fondazione Amilcare è costituita in applicazione degli Art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero ed ha sede a Lugano. Essa subentra, nel corso del 2003, alla Fondazione Foyer Pro Juventute Ticino, istituita nel 1982 dalla Fondazione Svizzera Pro Juventute.

Articolo 2
La Fondazione persegue i seguenti scopi:

  1. Gestisce Foyers e Centri diurni per bambini e adolescenti, bisognosi di assistenza e di educazione particolari, che presentano difficoltà di comportamento o per i quali sussiste serio pericolo per lo sviluppo della loro personalità, collocati, di regola, con provvedimenti delle autorità competenti.
  2. Offre assistenza morale e materiale ai giovani che, conclusa la loro permanenza nei nostri Foyers, organizzano con la Direzione la propria dimissione, che si concluderà dopo un periodo di post-cura.
  3. In particolare può assegnare borse di studio per il proseguimento degli studi, contributi per l’arredo di un appartamento, o mettere a disposizione appartamenti protetti.
  4. Nel caso in cui fosse constatato il bisogno, organizza e gestisce altre strutture a favore dei minorenni e dei giovani indicati ai punti 1 e 2.

Articolo 3
La Fondazione è neutrale dal punto di vista politico e confessionale e non persegue scopi di lucro. Il suo campo di attività si estende all'intera Svizzera Italiana.

Articolo 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito dagli attivi e dai passivi al 31.12.2002 della Fondazione Foyer Pro Juventute Ticino.
I finanziamenti, necessari alla realizzazione dell'attività, avverranno mediante il contributo dell'ente pubblico, la partecipazione finanziaria delle famiglie, rispettivamente dei loro rappresentanti legali, come pure grazie a donazioni e contributi di terzi.

Articolo 5
Gli Organi della Fondazione sono:

  • il Consiglio di Fondazione
  • la Commissione di Fondazione
  • la Direzione
  • l'Organo di controllo.

Articolo 6
Il Consiglio di Fondazione
È l'organo supremo della Fondazione, cui spetta di decidere su tutti gli oggetti, che non siano espressamente demandati ad altri organi della Fondazione, e che sono di importanza basilare per la Fondazione. Sono in particolare di competenza del Consiglio di Fondazione:

  • la nomina della Commissione di Fondazione, del suo Presidente, della Direzione e dell'Organo di controllo
  • l'esame e l'approvazione dei preventivi e dei consuntivi d'esercizio
  • l'apertura e la chiusura delle strutture che gestisce
  • l'adozione di regolamenti
  • le modifiche degli statuti, riservata la ratifica da parte dell'autorità competente
  • la proposta di scioglimento, riservata la ratifica da parte dell'autorità competente.

Il Consiglio di Fondazione si compone di un massimo di 11 membri. I membri del Consiglio di Fondazione sono nominati dal Consiglio di Fondazione stesso per la durata di 4 anni e sono rieleggibili. La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica.
Il Consiglio di Fondazione nomina il Presidente del Consiglio di Fondazione.
Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno, su invito del Presidente.
Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta dalla Commissione di Fondazione o da quattro membri del Consiglio di Fondazione.

Articolo 7
La Commissione di Fondazione
È l'organo esecutivo della Fondazione.
I suoi compiti sono contenuti in un apposito regolamento.
La Commissione di Fondazione è composta da tre a cinque membri del Consiglio di Fondazione.
Il Direttore (-trice) e il Vicedirettore (-trice) ne fanno parte d'ufficio.

Articolo 8
La Direzione
Consta di un direttore o di una direttrice, nominata dal Consiglio di Fondazione.
Requisiti e compiti della Direzione sono precisati in un elenco degli incarichi redatto dal Consiglio di Fondazione.

Articolo 9
L'Organo di controllo
È designato dal Consiglio di Fondazione.

Articolo 10
La Fondazione sarà impegnata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due del Presidente del Consiglio di Fondazione e/o della Direzione e/o di un membro della Commissione di Fondazione.

Articolo 11
In caso di scioglimento della Fondazione l'ammontare del suo patrimonio sarà assegnato ad altre istituzioni aventi scopo analogo, che lo utilizzeranno a favore dell'aiuto ai giovani, nel comprensorio della Svizzera italiana.

Approvati dal Consiglio di Fondazione in data 18 maggio 2016